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Due importanti novità riguardano il pagamento delle tasse IMU(sulle case oltre la prima e altri immobili) e TASI(sulla prima casa) dalla legge di stabilità approvata a fine dicembre 2015. Riguardano principalmente un beneficio fiscale per le case concesse in comodato d’uso gratuito. Le tasse in questione saranno infatti pagate al 50%, ma la riduzione si applicherà anche a coloro che possiedono nello stesso comune un altro immobile e che quindi concedono in comodato a figli o genitori la propria seconda casa.
La seconda novità riguarda coloro che concederanno la seconda casa in affitto a canone concordato, per i quali le imposte saranno ridotte al 25%.
Per le tasse sulla casa sono previste, quindi, le seguenti agevolazioni:
•
IMU al 50% per la seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito a
figli o genitori;
•
IMU sconto del 25% per la seconda casa affittata a canone concordato.
Anche per le case in comodato condizione essenziale per usufruire dello sconto è che gli immobili non siano di lusso e quindi non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il comodato d’uso gratuito della casa di abitazione a figli o genitori è una
situazione che secondo l’ISTAT interessa l’8% delle famiglie italiane. Tale agevolazione è analoga a quella concessa per gli immobili storici
o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili
storici o inagibili, e prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
« per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso
dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del
comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile
oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune
e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario.
Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso
comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
Il MEF ha pubblicato la Nota MEF comodati gratuiti Circolare
N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione
del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.
Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla
Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove
la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita
all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione
principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area
edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della
riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo
2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti
essere abitazione principale del proprietario.
Durante Telefisco 2016 è stato anche specificato che la riduzione si applica
anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e
quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base
imponibile ridotta al 25%(fonte amministrazionicomunali-it).
Di seguito indirizzi notevoli per il calcolo IMU e TASI.
Si invitano i Contribuenti a verificare sempre il regolamento approvato dal Comune di ubicazione dell'immobile.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali. Bisogna inserire gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella), e la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI IN BANCA O PRESSO GLI UFFICI POSTALI CON IL MODELLO F24